Art. 2.

      1. L'ufficiale dello stato civile provvede all'iscrizione del luogo elettivo di nascita di cui all'articolo 1 della presente legge nell'archivio previsto dall'articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, nonché in ogni altro atto e registro dello stato civile, previo accertamento nei modi di legge della qualità del soggetto che ha reso la dichiarazione di nascita e della veridicità di quanto da esso dichiarato.